Cassation court allows appeal against tax freeze, ruling on omitted appeal grounds as nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the claim of apparent lack of reasoning but allowed the second ground alleging violation of procedural rules. The appellant argued that the Regional Tax Commission incorrectly treated her second appeal argument as a new one, despite it repeating first-instance grievances. The court found this error constituted a nullity because the lower court failed to rule on the submitted appeal grounds, violating the principle of contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, first paragraph, n. 3 and n. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 112 of the Code of Civil Procedure: An omission to rule on an appeal ground ritually introduced constitutes a nullity of the judgment, which must be raised under Art. 360, first paragraph, n. 4.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 2871-2022proposto da: SPAGNOLO ANNA MARIA, rappresentata e difes a da ll’ Avv ocat o VALERIA PELLEGRINO per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenz a n. 2057 /2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA,depositata il 25 . 6 .20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Anna Maria Spagnolo propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso preavviso di fermo amministrativo.
Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente relativamente al rigetto del secondo motivo di appello. 1.2. La doglianza va disattesa. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. SU n.22232 /2016 ; Cass. n. 9113/20011; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4.
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnataesplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, come di seguito illustrato, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il secondo motivo, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «"domanda nuova" il secondo motivo d'appello... (senza aver)... considerato che con quello stesso motivo la ricorrente si era limitata a riproporre in secondo grado le stesse censure, che aveva formulato dinanzi al Giudice di primo grado e su cui però quel Giudice aveva omesso di pronunciare». 2.2.
La censura, da riqualificare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,è fondata. 2.3. La CTR ha in effetti erroneamente omesso di pronunciarsi sulle questioni formulate dal contribuente con il secondo motivo di appello («... violazione dell'art. 50 dpr 602/73;violazione e falsa applicazione art. 86 d.P.R. 602/1973; violazione della normativa di settore ; illegittimità costituzionale dell'art. 86 d.p.r. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 C ost. »), ritenendole inammissibili in quanto nuove, pur essendo state formulate, tale censure, sia nel ricorso introduttivo che nell’atto di appello, come ritualmente precisato nel ricorso con riferimento alla documentazione ad esso allegata. 2.4.
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra dunque violazione dell'art. 112 c.p.c. ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, in quanto l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza (Cass. S.U. n. 17931/2013; Cass. n. 29766/2019).
3. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso , respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della