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Ordinanza — n. 30344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling discretionary fee compensation requires specific extraordinary reasons beyond mere controversy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower tribunal's decision to offset litigation costs despite the appellant's apparent victory. The appellant argued that the tribunal violated procedural rules by compensating fees based solely on the 'objective contestability' of the issue. The court held that while fee compensation is discretionary, it is only permissible when 'serious and exceptional reasons' exist, which must be explicitly motivated and go beyond simple reciprocal loss or general controversy.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: The power to offset litigation costs is discretionary and requires explicit motivation of 'serious and exceptional reasons' beyond reciprocal loss, such as absolute novelty of the issue or significant uncertainty, rather than mere objective contestability.

Parole chiave

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litigation costs offset discretionary power judge serious exceptional reasons procedural law Italy Cassation appeal dismissed accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con unicomotivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 92 c.p.c.
546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, nel 2016– trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art.
Art. 13, comma 2, d.l. n. 132/2014
comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 132 comma 2 c.p
comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c.
art. 111 cost
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, nel 2016– trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art.
art. 92 c.p
546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10685/2019
Cass. n. 24502/2017
Cass. n. 19613/2017
Cass. n. 21400/2021
Corte cost. n. 157/2014
Cass. n. 3977/2020
4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020).
Cass. n. 4696/2019
Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass.
Cass. n. 23397/2016
Cass. n. 20425/2017
Corte cost., sent. n. 157/2014
21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 25676-2021proposto da: CAVALLO ADA, rappresentatae difesa da gli Avv ocat i SALVATORE MENALE e FABIO ROSELLI per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore COMUNE DI VILLA DI BRIANO, in persona del Sindacopro tempore -intimati- avverso la sentenz a n. 1798/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a l’1 . 3 .20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Ada Cavallopropone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe, in sede di rinvio da Cass. n. 9289/2019,aveva accolto l'appello , compensando le spese di lite, avverso la sentenza n. 2283/2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta in rigettodel ricorso proposto avverso preavviso di iscrizione ipotecaria.

Agenzia delle entrate riscossione, la Regione Campania ed il Comune di Villa di Briano sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con unicomotivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «degliartt. 91 e 92 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c. comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c. n. 4 e art. 111 cost. per aver ... (la Commissione tributaria regionale)...statuito l’accoglimento della domanda riproposta in appello disponendo tuttavia, la compensazione delle spese di lite e individuato i “giusti motivi” “nell’obiettiva controvertibilità della questione, tenuto conto della data di instaurazione del giudizio». 1.2.La censura va disattesa. 1.3.

Va premesso cheil potere del Giudice di compensare le spese di lite presentanatura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr. Cass.n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017 ), e ciò « in ragione della “ elasticità ” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa » (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014). 1.4.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019). 1.5. Tale evenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondogrado, nel 2016– trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché « integrato » in forza della sentenza «additiva»della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 1.7.Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr.

Cass.n. 3977/2020). 1.8. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi,«nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) « di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.»(cfr. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020). 1.9. Deve allora osservarsi che nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporis applicabile, non si èdunque trincerata dietro un ’ insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni» , riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto. 1.10.

Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («L'obiettiva controvertibilità della questione, tenuto conto della data di instaurazione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi di giudizio»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto e richiamando, in particolare, lepronunce di questa Corte (SU n. 23397 del 2016, Cass n. 20425 del 2017), intervenute nelcorso del giudizio, integra no , pertanto , le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.

2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.

3. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consig