Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30343/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax appeal, ruling trust creation alone does not trigger donation tax without final asset transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30343/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding trust donation taxes. The court held that establishing a trust or destination bond does not constitute an independent taxable event under Italian law. Instead, tax liability arises only upon the final transfer of assets to the beneficiary, as the initial acts were deemed merely instrumental. Consequently, the lower court's application of donation tax based solely on the trust's creation was overturned.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23 Cost.; Art. 2 L. 286/2006; Art. 4 L. 212/2000; Art. 2, 11 L. 364/1989; Art. 53 Cost.: The creation of a destination bond or trust does not constitute an independent taxable event for donation tax; liability arises only upon the final transfer of assets to the beneficiary.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian donation tax trust creation tax destination bond tax final asset transfer taxable event threshold Cassazione ordinanza trust law taxation imposta sulle donazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 Cost.
3), c.p.c., violazione dell'art. 23 Costituzione, dell’art.
Art. 2 L. 286/2006
3), c.p.c., violazione dell'art. 23 Costituzione, dell’art.
Art. 4 L. 212/2000
286,commi da 47 a 49, dell’art. 4 Legge 212/2000, degli artt.
Art. 2, 11 L. 364/1989
3), c.p.c., violazione dell'art. 23 Costituzione, dell’art.
Art. 53 Cost.
art. 4 Legge 212/2000
286,commi da 47 a 49, dell’art. 4 Legge 212/2000, degli artt.
art. 53 Cost
art. 384 c.p
I noltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8082/2020
Cass. n. 19167/2019
Cass. n. 19167/2019 cit.).
Cass. n. 16699/2019
Cass. n. 21614/2016
Cass. n. 31445/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 3955-2017proposto da: BALDASSARRE PAOLO , rappresentato e difeso dall'Avv ocato ANDREA TRAMONTANOGUERRITORE per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 3924/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA , depositat a il 4.7.2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Paolo Baldassarre propone ricorso, affidato a nove motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n.4771/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milanoin accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione in conseguenza di atto di costituzione del trustimmobiliare «Monza», registrato in data 25.7.2012.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il sesto motivo del ricorso , da esaminare preliminarmente in quantoassorbente rispetto ai rimanenti motivi, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 23 Costituzione, dell’art. 2 L. 24.11.2016 n. 286,commi da 47 a 49, dell’art. 4 Legge 212/2000, degli artt. 2 e 11 Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica Convenzione dell'Aja), e della Circolare n. 3/E del 22.01.2008 dell'Agenzia delle Entrate, Paragrafo 5, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applica to l’imposta sulle donazioni in caso di trustautodichiarato. 1.2.Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr.

Cass.nn. 8082/2020, 19167/2019,16699/2019, 21614/2016). 1.3.L’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.). 1.4. Deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che:

— la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l.262/06, conv. in. L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione edi donazione; — per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;— nel trust di cui alla L . 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'A j a 1 ° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non èriscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimonialetra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione -ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene albeneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo. 1.5.

Posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trustsi sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trusteeal beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass.n. 31445 del 2018).

2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

3. I noltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità P.Q.M La Corte accoglie ilsesto motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi ; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da