Civil procedure dismissed due to agreement on simplified debt definition under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the parties' agreement on a simplified debt definition under Law 197/2022. The plaintiff, Rosalia Lo Forte, challenged a tax agency decision regarding debt collection, but the court noted the agreement perfected the definition and extinguished the proceedings. Consequently, the court ruled that the process is terminated and any payments made remain definitively acquired and non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When parties agree on a simplified debt definition, the proceedings are extinguished, rendering prior judgments ineffective and ensuring payments remain non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3123/2022 R.G. proposto da : LO FORTE ROSALIA, rappresentata e difesadall’avvocato MACCORA LOREDANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. MESSINA n. 5694/162021depositata il 15/06/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/11/2025 La