Decreto — n. 30306/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAT O Sul ricorso n. 3871/2022 proposto da: ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Nicodemo e Luca Nicodemo; -ricorrente- contro ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cardosi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 881/4/2021 depositata il 16 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 29 settembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30306/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 3871/2022 proposto da: ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Nicodemo e Luca Nicodemo; -ricorrente- contro ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cardosi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 881/4/2021 depositata il 16 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 29 settembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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T O Sul ricorso n. 3871/2022 proposto da: ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Nicodemo e Luca Nicodemo; -ricorrente- contro ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cardosi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 881/4/2021 depositata il 16 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 29 settembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 800,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/11/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4