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Decreto — n. 30304/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30304/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15442/2022 R.G. proposto da SAVIANO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLAVITA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania n.1469 /15 /2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 30304/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da SAVIANO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLAVITA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania n.1469 /15 /2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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arretrati d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione tempestività tributaria esecuzione della tassazione fiscale
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15442/2022 R.G. proposto da SAVIANO MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLAVITA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania n.1469 /15 /2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/11/2025 La Pres