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Decreto — n. 30285/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30285/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 18172/2023 proposto da: COMUNE DI BAGNACAVALLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi; -ricorrente- contro PARROCCHIA DI SANT’APOLLINARE IN VILLANOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Masi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia- Romagna, n. 252/13/2023 depositata il 23 febbraio 2023. Visto l’atto depositato 17 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30285/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 18172/2023 proposto da: COMUNE DI BAGNACAVALLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi; -ricorrente- contro PARROCCHIA DI SANT’APOLLINARE IN VILLANOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Masi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia- Romagna, n. 252/13/2023 depositata il 23 febbraio 2023. Visto l’atto depositato 17 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione procedura di rivendicazione nel pignoramento rinuncia all'espropriazione retrocessione di beni ecclesiastici opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato 17 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 18172/2023 proposto da: COMUNE DI BAGNACAVALLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi; -ricorrente- contro PARROCCHIA DI SANT’APOLLINARE IN VILLANOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Masi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia- Romagna, n. 252/13/2023 depositata il 23 febbraio 2023. Visto l’atto depositato 17 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/11/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c