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Decreto — n. 30282/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30282/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30282/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 21847/2022 proposto da: FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLINANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piromalli; -ricorrente- contro COMUNE DI CHIARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Bonzani; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 1397/26/2022 depositata l’8 aprile 2022. Visto l’atto depositato l’8 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30282/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 21847/2022 proposto da: FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLINANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piromalli; -ricorrente- contro COMUNE DI CHIARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Bonzani; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 1397/26/2022 depositata l’8 aprile 2022. Visto l’atto depositato l’8 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo sospensione della riscossione fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’8 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 21847/2022 proposto da: FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLINANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piromalli; -ricorrente- contro COMUNE DI CHIARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Bonzani; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 1397/26/2022 depositata l’8 aprile 2022. Visto l’atto depositato l’8 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere alle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/11/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c