Italian tax court dismisses appeal on registration tax prescription, ruling internal role filing does not interrupt the ten-year statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that upheld the taxpayer's claim of prescription. The taxpayer argued the ten-year limitation period was interrupted by the administrative act of filing the tax debt into the collection role, which occurred after the liquidation notice. The court rejected this, holding that internal administrative acts like role filing do not constitute acts interrupting prescription under civil law, so the period correctly ran from the original liquidation notice date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 DPR 131/1986; Art. 2943 c.c.: The ten-year prescription period for registration tax collection cannot be interrupted by the mere filing of the debt into the administrative role, as such acts lack the requisite effect of putting the debtor in default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
erale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); RICORRENTE CONTRO “Clinica Villa Maione S.r.l.”, con sede in Villaricca (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa d all’ A vv. Nicola De Prisco , con studio in Nocera Inferiore (SA),ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: deprisco@avvocatinocera-pec.it) , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Campania il 31 gennaio 2022, n. 1292/10/2022; IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE PRESCRIZIONE DECORRENZA DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 31 gennaio 2022, n. 1292/10/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 07120190084901315001, notificata alla “Clinica Villa Maione S.r.l.” il 18 luglio 2019 dall’Agenzia della Entrate - Riscossione, in qualità di coobbligata in solido per l’imposta di registro su una sentenza depositata dal Tribunale di Napoli col n. 9711/2006, per l’importo di € 20.258,58 (con i relativi accessori) , h a rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e d ha accolto l’appello incidentale della “ Clinica Villa Maione S.r.l. ” a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 18 dicembre 2020, n. 9633/10/2020, con compensazione delle spese giudiziali.
2. La Commissione tributaria regionale ha confermato (seppure con diversa motivazione)la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per carente motivazione della cartella di pagamento sul periculum in mora -sul rilievo che « per stessa affermazione dell'Ufficio, l'Avviso di Liquidazione è stato notificato il 5 giugno 2009 (dies a quo) e la Cartella di pagamento per cui è causa è stata notificata il 18 luglio 2019 (dies ad quem): oltre la scadenza, dunque, del termine decennale previsto, a pena di prescrizione, dall'art. 78 del DPR 131/1986».
3. La “Clinica Villa Maione S.r.l.”ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Ilricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata da giudice di secondo grado la prescrizione ordinaria della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento. «Ciò, in quanto, secondo la sentenza d’appello, il termine di prescrizione dovrebbe computarsi dalla data di notifica dell’atto interruttivo (nel caso di specie, l’avviso di liquidazione, notificato il 5.6.2019) e non anche dal momento in cui questo si è reso definitivo per mancata impugnazione».
Richiamando la decisione di prime cure, la ricorrente ritiene che debba farsi « coincidere il termine di decorrenza della prescrizione decennale dalla cristallizzazione della pretesa fiscale avvenuto con il decorrere del termine di 60 gg. dalla notifica dell’avviso, avvenuta, come detto, il 04.08.2009 (e con la sospensione del feriale dei termini di impugnazione che allora decorrevano fino al 15.09, il 16.09.2009 (…) termine che all’atto della notifica della cartella esattoriale opposta, ovvero il 18.07.2019, on era ancora interamente maturato».
2. Il predetto motivo è infondato. 2.1 La censura attinge la sentenza impugnata nell’individuazione del dies a quoper la notifica della cartella di pagamento nel momento della notifica dell ’avviso di liquidazione e non dalla scadenza del termine per la relativa impugnazione, con la conseguenza che, alla data di notifica della cartella di pagamento il 18 luglio 2019, il termine prescrizionale era ormai decorsosin dal 5 giugno 2019. 2.2 Dunque, la tesi della ricorrente si fonda sul presupposto che il termine decennale di prescrizione decorra dal momento in cui scade il termine per impugnare l'avviso di liquidazione, aggiungendo così alla data di notifica dell'avviso di liquidazione un prolungamento di ulteriori sessanta giorni. 2.3 Secondo questa Corte (Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605;
Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31283), si tratta di una erronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2009, n. 14301;
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. Trib., 10 gennaio 2024, n. 1008). Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non alla scadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo; l'art 2954 cod. civ. stabilisce, infatti, che per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l'azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica della cartella di pagamento. 2.4 Ne discende che il giudice di appello ha correttamente computato il termine decennale con decorrenza dalla notifica dell’avviso di liquidazione(5 giugno 2009), ritenendo essersi ormai perfezionata la prescrizione ordinaria al momento della successiva notifica della cartella di pagamento (18 luglio 2019).
3. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720). P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.305,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misuradel 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 8 ottobre 2025. IL PRESIDENTE Dott. A NGELO ATTEO OCCI