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Ordinanza — n. 30227/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, ruling notification deadline applies to tax assessment notices, not just procedural acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30227/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the authority's claim based on a late notification. The court held that the five-year statute of limitations for notifying tax assessment notices applies regardless of whether the notice is sent via postal receipt, as it is not a procedural act subject to the principle of subjective separation of notification effects. Consequently, the original appeal by the taxpayer was rejected in the merits, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 149, comma 3 c.p.c.; Art. 60, comma 6 d.P.R. n. 600/1973: The five-year statute of limitations for notifying tax assessment notices applies to all such notices, irrespective of the method of delivery or the recipient's status, as these are not procedural acts subject to the principle of subjective separation of notification effects.

Parole chiave

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tax assessment notice statute of limitations notification deadline tax authority appeal postal receipt notice subjective separation principle Cassation Court ruling notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 149, comma 3 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 149, comma 3, c.p.c.
Art. 60, comma 6 del d.P.R. n. 600 del 1973
e dell’art. 60, comma 6, del d.P.R.
Art. 327, primo comma c.p.c.
Art. 38, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992
La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 24.3.2022, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art.327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs.
Art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006
3 c.p.c., la violazione dell’art. 149, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass Sez. U, n. 40543/2021
Sez. 6 - 5, n. 9749/2018
40543/2021, cit., già, Sez. 6 - 5, n. 9749/2018, Rv.
Sez. U, n. 40543/2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8414/2022 R.G. proposto da GE.SE.T. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall’Avv. Maria Voccia De Felice – ricorrente – contro Attianese Ida – intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata Salerno, n. 6842/21 depositata il 27/09/2021. Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 1507) con cui il GE.SE.T.

Italia s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a Ida Attianese (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ICI per l’anno 2013, pari a € 6.378,73. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8414/2022 La C.T.P. ha rigettato il ricorso sul presupposto del rispetto del Numero sezionale 6914/2025Numero di raccolta generale 30227/2025 termine di decadenza dell’esercizio del potere impositivoData pubblicazione 16/11/2025, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica.

La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: - non può trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica, previsto solamente per gli atti processuali; - nel caso in esame la notifica dell’atto impugnato è tardiva, in quanto avvenuta il 3.4.2019. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la Attianese è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 149, comma 3, c.p.c. e dell’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.

2. Preliminarmente si rileva che la sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/09/2021 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 24.3.2022, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art.327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Nel merito il ricorso è fondato. Come da tempo affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8414/2022 potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha Numero sezionale 6914/2025Numero di raccolta generale 30227/2025 posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto Data pubblicazione 16/11/2025 e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez.

U, n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01).

4. Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato (v. fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente ha consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica il 30.11.2018. Ai sensi dell’art.1, comma 161, della l. n. 296 del 2006: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. L’avviso oggetto del giudizio è stato, pertanto, tempestivamente impugnato, trattandosi di Ici relativa all’anno 2013.

La sentenza impugnata, quindi, non ha dato seguito all’indirizzo di legittimità ora richiamato. A margine si osserva che una cosa è il termine di decadenza quinquennale fissato dal legislatore nella norma sopra riportata per la notifica dell'avviso di accertamento; altro è la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, al termine di prescrizione. L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :

A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8414/2022 Numero sezionale 6914/2025 corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del Numero di raccolta generale 30227/2025Data pubblicazione 16/11/2025 rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (in questo senso, oltre a Cass Sez.

U, n. 40543/2021, cit., già, Sez. 6 - 5, n. 9749/2018, Rv. 647734 - 01).

5. Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle del merito vengono compensate, atteso il consolidarsi della giurisprudenza nel corso dei primi due gradi del giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall’intimata. Spese del merito compensate. Condanna l’intimata a pagare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 2410,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso