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Ordinanza — n. 30225/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax court ruling on late notice of tax assessment due to split notification effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30225/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Regional Tax Court's decision, which had dismissed the appeal on procedural grounds. The appellant argued that the tax authority failed to meet the strict deadline for notifying the assessment, while the lower court held that the date of receipt was irrelevant. The court ruled that the principle of split notification applies to tax acts, meaning the date the authority mailed the letter controls the deadline, not when the recipient received it.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973; Art. 1, comma 161, L. 296/2006: The principle of split notification applies to tax assessment notices, making the date of mailing by the authority the decisive factor for meeting statutory deadlines, regardless of the recipient's actual receipt date.

Parole chiave

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split notification principle tax assessment deadline postal notification effects administrative tax procedure decadence power impositivo notificazione tardiva notificazione postale irregolare eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.
Art. 2966 c.c.
600 del 1973, dell’art. 2966 c.c. e dell’art.
Art. 149 c.p.c.
e dell’art. 149 c.p.c. “per avere la sentenza oggetto di ricorso affermato che, al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall’ art.
Art. 1, comma 161, della L. 296/2006
“per avere la sentenza oggetto di ricorso affermato che, al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall’ art. 1, comma 161, della L. 296/2006, all’Amministrazione Comunale impositrice non fosse sufficiente richiedere la notificazione ex L.
Art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006
art. 2966 c.c
600 del 1973, dell’art. 2966 c.c.
art. 149 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 40543/2021
Sez. U, n. 40543/2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13469/2022 R.G. proposto da Comune dell’Aquila, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico De Nardis – ricorrente – contro PAL IMPIANTI di Palmerini Giuseppina e C. s.a.s. – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 858/II/2021 depositata il 24/11/2021. Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.

26) con cui il Comune dell’Aquila (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a PAL IMPIANTI di Palmerini Giuseppina e C. s.a.s. (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ICI per l’anno 2013. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 13469/2022 La C.T.P. ha rigettato il ricorso, sul presupposto della sua Numero sezionale 6916/2025Numero di raccolta generale 30225/2025 inammissibilità, in quanto al ricorso non risultava allegato l’atto Data pubblicazione 16/11/2025 impugnato.

La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: - è da escludere la ragione dell’inammissibilità affermata dal giudice di primo grado, perché non è previsto normativamente l’obbligo di allegazione dell’atto a pena di inammissibilità; - l’atto impugnato è stato ricevuto nell’anno 2019 e a nulla rileva se in data 2 od 8 gennaio; - la notifica è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2018; - irrilevante è la data di spedizione, in quanto nel caso in esame non può operarsi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile per gli atti “di tipo procedurale, ma non per gli atti di natura sostanziale”.

Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la società è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2966 c.c. e dell’art. 149 c.p.c. “per avere la sentenza oggetto di ricorso affermato che, al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall’ art. 1, comma 161, della L. 296/2006, all’Amministrazione Comunale impositrice non fosse sufficiente richiedere la notificazione ex L. 890/1982 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al mancato pagamento dell’ IMU, ma sarebbe stato anche necessario conseguire entro il suddetto termine del 31 dicembre il perfezionamento della notificazione postale con la consegna del plico al destinatario”.

2. Si osserva preliminarmente che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 24/11/2021 e non è stata notificata. La notifica, 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 13469/2022 effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata ilNumero sezionale 6916/2025Numero di raccolta generale 30225/2025 20/05/2022, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. Data pubblicazione 16/11/2025 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Nel merito il ricorso è fondato. Come da tempo affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01).

4. Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato (v. fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente ha consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica il 21 dicembre 2018. Ai sensi dell’art.1, comma 161, della l. n. 296 del 2006: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 13469/2022 Numero sezionale 6916/2025 stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini Numero di raccolta generale 30225/2025Data pubblicazione 16/11/2025 devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

L’avviso oggetto del giudizio è stato, pertanto, tempestivamente impugnato, trattandosi di Ici relativa all’anno 2013. La sentenza impugnata, quindi, non ha dato seguito all’indirizzo di legittimità ora richiamato. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non rilevandosi ulteriori questioni, il rigetto dell’originario ricorso. Le spese del merito vengono compensate atteso che il consolidamento della giurisprudenza sulla questione è avvenuto nel corso dei due primi gradi di giudizio, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Spese del merito compensate. Condanna l’intimata a pagare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 2.410,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso