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Ordinanza — n. 30220/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax injunction due to lack of proof for prerequisite notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30220/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appellant's appeal against a tax injunction, upholding the lower court's rejection of the claim. The appellant argued that the prerequisite notice of assessment was never validly served, yet failed to provide documentary evidence to support this assertion. Consequently, the court applied the legal presumption that delivery to a family member at the indicated address constitutes valid service, placing the burden of proof on the recipient to demonstrate otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 139 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: In tax enforcement proceedings, delivery of a prerequisite notice to a family member at the recipient's indicated address creates a presumption of valid service, shifting the burden of proving the recipient's occasional presence to the recipient.

Parole chiave

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tax enforcement injunction validity service of notice burden of proof family member presumption prerequisite notice Cassation appeal tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la stessa del tutto apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile, quindi per violazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 139 c.p.c.
Nel consegue che, a fronte della presunzione della notifica a persona di famiglia, ex art. 139 c.p.c., incombeva sull’intimato 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
Art. 327, primo comma c.p.c.
Art. 38, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
327, Numero sezionale 6921/2025Numero di raccolta generale 30220/2025 primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del Data pubblicazione 16/11/2025 d.lgs.
art. 139 c.p
Nel consegue che, a fronte della presunzione della notifica a persona di famiglia, ex art. 139 c.p.c., incombeva sull’intimato 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 32575/2024
Cass., Sez. 1, n. 11228/2021
Cass., Sez. 1, n. 24852/2006
Sez. 3, n. 32575/2024
Sez. 1, n. 11228/2021
673106 – 02; nello stesso senso già, Sez. 1, n. 11228/2021, Rv.
Sez. 1, n. 24852/2006
Sez. 1, n. 24852/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10682/2024 R.G. proposto da SOGET s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Monaco – ricorrente – contro Cardone Giuseppe – intimato– avverso la sentenza della CGT II della Campania, n. 5854 del 2023 depositata il 24 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla Consigliera Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di ingiunzione (n. 56301) con cui la SOGET s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) ha intimato per conto del Comune di Mugnano di Napoli a Giuseppe Cardone (d’ora in poi intimato) il pagamento dell’ICI per l’anno 2009.

La questione riguarda l’esercizio tempestivo del potere impositivo, attraverso l’atto prodromico all’atto di intimazione oggi impugnato. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 La CGT I ha accolto il ricorso e la CGT II ha confermato Numero sezionale 6921/2025Numero di raccolta generale 30220/2025 la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, sulData pubblicazione 16/11/2025la base delle seguenti ragioni: - la So.g.e.t.

S.P.A., come già avvento in primo grado, si è limitata ad affermare l’avvenuta notifica del presupposto atto impositivo, asserendo che l’ingiunzione impugnata seguiva all'omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 19000494 del 10.12.2014, spedito il 17.12.2014 e regolarmente notificato in data 07.01.2015, tuttavia al riguardo non ha fornito alcuna prova documentale; - stante la mancata prova della notifica dell’atto presupposto, l’appello va rigettato. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivo e depositato memoria, il Cardone non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per vizio motivazionale, essendo la stessa del tutto apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile, quindi per violazione degli artt. 36 del d. lgs. n. 546-1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’avvenuta notifica, in data 7 gennaio 2015 e con plico spedito il 17 dicembre 2014, dell’avviso di accertamento n. 19000494, prodromico all’atto impugnato, ossia l’ingiunzione fiscale n. 56301-2021. 2.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 24 ottobre 2023 e non è stata notificata.

La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 24 aprile 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, Numero sezionale 6921/2025Numero di raccolta generale 30220/2025 primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del Data pubblicazione 16/11/2025 d.lgs. n. 546 del 1992.

3. I motivi sono fondati e, stante le loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente afferma, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, di avere provato in giudizio di avere notificato l’avviso di accertamento sotteso all’atto di ingiunzione oggetto del giudizio, in particolare l'avviso di accertamento n. 19000494 del 10/12/2014 spedito il 17/12/2014 e regolarmente notificato 07/01/2015. Non intende il Collegio discostarsi dal consolidato principio, secondo cui, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass., Sez. 3, n. 32575/2024, Rv. 673106 – 02; nello stesso senso già, Sez. 1, n. 11228/2021, Rv. 661282 – 01;

Sez. 1, n. 24852/2006, Rv. 593223 - 01). La documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra, non solo, che l’odierno intimato è erede di Cardone Giovanni, cui era stato notificato l’avviso di accertamento (all. n.7), ma anche che l’intimato risultava convivente con questi proprio all’indirizzo cui è giunto l’atto impugnato, via Papa Giovanni XXIII, n. 5 (all. n. 8). Nel consegue che, a fronte della presunzione della notifica a persona di famiglia, ex art. 139 c.p.c., incombeva sull’intimato 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :

A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10682/2024 Numero sezionale 6921/2025 l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza Numero di raccolta generale 30220/2025Data pubblicazione 16/11/2025 del consegnatario in casa propria.

4. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGT II della Campania, in diversa composizione per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche pe