Sentenza — n. 30205/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7840/2015R.G. proposto da FEDERICO DEZI,in proprio, nonché per conto della DAF S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona dell’asserito amministratore e socio unico Federico Dezi, rappresentat i e difes i dall'Avv. Raffaello Lupi e dall’Avv. Gabriele Sepio con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in Via Fregene, n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocati- roma.org); –ricorrenti – contro Oggetto:legittimaz. socio unico S.r.l.– 382 cpc – cas- sazione senza rinvio -rad- doppio contributo unificato – principio di diritto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 c.p, artt. 321 cod. proc. pen, art. 53 Cost; Sentenza — n. 30205/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385,comma 2, cod. proc. civ.. 11.Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioniche seguono. Va premesso che i l caso della cassazione senza rinvio di cui all’art.382,terzo comma, cod. proc . civ., si è presta to a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche della Sezione . Formalmente,il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avvieneo per il riconoscimento « che il giudice del quale si impugna ilprovvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione », op- pure perché « ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processoproseguito».
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guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7840/2015R.G. proposto da FEDERICO DEZI,in proprio, nonché per conto della DAF S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona dell’asserito amministratore e socio unico Federico Dezi, rappresentat i e difes i dall'Avv. Raffaello Lupi e dall’Avv. Gabriele Sepio con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in Via Fregene, n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocati- roma.org); –ricorrenti – contro Oggetto:legittimaz. socio unico S.r.l.– 382 cpc – cas- sazione senza rinvio -rad- doppio contributo unificato – principio di diritto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente e ricorrente incidentale – nonché MILILLITOMMASO, n.q . di curatore fallimentare della DAF S.R.L. ; –intimato – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- zion. 552 1 /0 1 /1 4 , depositata il 12 . 9 . 1 4 e non notificata . Uditala relazione svolta nell a pubblica udienza del 29 ottobre 202 5 dalConsigliere Pierpaolo Gori. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, nel senso del rigetto del ricorsoprincipale e del rigetto del ricorso incidentale.
Udito per parte ricorrente l’Avv.Gabriele Sepio. Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv.Fabrizio Di Rubbo. Fattidi causa 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previoaccertamento della legittimazione di Federico Dezi , veniva ac- coltonel merito l’ appello dell’ Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 262/22/2013.Il ricorso introduttivo ave va ad oggetto l’avviso di ac- certamento n. TK303510147 4 /2012 per l’anno 200 9 notificato alla societàDAF S.R.L. e impugnato da Federico Dezi « in proprio, nonché per conto della DAF S.R.L., nonché già amministratore unico della stessanonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . 2.L’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanzia- ria accertava una maggiore IVA pari a ll’importo di euro 8.094.375,00,traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito diindagine penale.
N el corso del procedimento il giudice delle inda- ginipreliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con provvedi- mento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.delle quote del capitale sociale della DAF S.r.l. e, con succes- sivoprovvedimento del 16.1.2012, nominava Francesca Sebastiani custodegiudiziario, poi nominata dall’assemblea della società ammi- nistratoreunico il 20.1.2012 . Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini I VA e la deduzione di alcuni costi non documentati aifini delle imposte dirette.
3. Successivamente alla notificazione del p . v . c . , effettuata nelle manidel custode giudiziario e amministratore unico Francesca Se- bastiani, in data 14.6.2012 Federico Dezi, presentava osservazioni nellaqualità di socio unico ed ex rappresentante legale della società . Quindi, in data 20.7.2012 , al custode giudiziario e amministratore unicoFrancesca Sebastiani veniva notificato l’avviso di accertamento impugnatoda Federico Dezi in proprio e per conto della società da- vantial giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenzadepositata il 20 giugno 2013.
Nelfrattempo, la società DAF Sr l veniva dichiarata fallita dal Tribu- naledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudicecivile nominava curatore fallimentare Tommaso Mililli . 4.Il ricorso in appello dell’Agenzia veniva proposto anche nei con- frontidel curatore fallimentare e a quest i notificato . L’appello ribadiva il difetto di legittimazione del ricorrente Federico Deziin proprio e per conto della società Daf S.r.l. e la fondatezza del recuperoerariale e il giudice disattendeva la questione preliminare, confermando le riprese nel merito.
A fondamento della decisione, facevaleva, quanto alla legittimazione di Dezi, sui « diretti interessi nascenti dalla proprietà al 100% delle quote sociali » , nonché sulle responsabilità che gli sarebbero potute derivare per essere stato l’amministratoredella DAF all’epoca dei fatti; nel merito, argomen- tatamenteaccertava « la sola cartolarità » delle cessioni intracomuni- tariedelle quali si discuteva. 5.Avverso tale sentenza, Federico Dezi ha proposto ricorso per Cas- sazionein proprio e per conto della società , articolato in quattro cen- sure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso ericorso incidentale , nel quale ripropone la questione dell’inammis- sibilità del ricorso introduttivo.
Replica Federico Dezi con controri- corsoavverso il ricorso incidentale . Lacausa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale harassegnato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale , si lamenta la violazione dell’art.12 della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per l’omesso svolgimento di un effettivo contrad- dittorionella fase amministrativa. Con il secondo motivo Federico Dezi prospetta la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57, 58 e 61 del d.lgs. 546/1992),in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., vistoil richiamo a circostanze e documenti mai citati nell’atto impo- sitivo.
Conil terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del d.lgs. 546/1992),ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., vista latotale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p .v.c.) a supporto di quanto contestato dall’Amministrazione fi- nanziaria. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e del relativo riparto dell’onere probatorio,ai fini art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ..
2. L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod.proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazionein capo a Federico Dezi.
3. Su di un piano logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il ricorsoincidentale, che pone la questione della legittimazione di Fe- dericoDezi a proporre il ricorso introduttivo del giudizio « in proprio, nonchéper conto della DAF S.R.L., nonché già amministratore unico dellastessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . 4.Il ricorso incidentale è fondato. 4.1.Il Collegio osserva innanzitutto che Federico Dezi ha impugnato, nellaprospettata inerzia della custode e amministratrice Francesca Sebastiani(il fallimento della società con la nomina del curatore fal- limentareTommaso Mililli non interviene che successivamente all’in- cardinamentodel giudizio, il 2.5.2013) , l ’avviso di accertamento « in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro, di amministratoreall’epoca dei fatti e di creditore in surroga » della so- cietà(cfr. p.6 ricorso in Cassazione e p.2 controricorso che riporta il pertinentepassaggio del ricorso introduttivo). 4.2.Dunque, Federico Dezi, da un lato basa la sua legittimazione « in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro»della S.r.l., ossia come socio, sull’ inerzia del l’amministratore giudiziario; dall’altro, sostenendo di essere amministratore della società e di agirein tale veste anche per suo conto e, infine, terzo profilo, asse- rendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un creditoperso- naleverso la società.
5. Va innanzitutto esclusa in capo a Federico Dezi la qualità di am- ministratoredella società ratione temporis . Infatti, a p.2 del ricorso si legge che Francesca Sebastiani , « nominata custode giudiziario dellequote della citata Daf S.r.l. in data 12 gennaio 2012, ha nomi- natosé stessa quale amministratore unico della società in data 20 gennaio2012». L’Agenzia conferma che, nella presente fattispecie, l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la cu- stode giudiziaria Francesca Sebastiani amministratrice unica della società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio2012) sia alla notifica dell’avviso (aprile 2012). 5.1.
Perciò, al momento della notifica dell’avviso di accertamento (20.7.2012), è amministratore unico della società Francesca Seba- stiani, apposta custode giudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Romaa seguito del provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della DAF S.r.l.. A fronte della nomina quale amministratrice, diviene recessiva, ai fini del giudizio, la qualità di Sebastiani di custode e amministratrice giudiziaria delle quote. Ne consegue che Federico Dezi, a partire dalla nomina del custode giudiziario quale amministratore unico nel gennaio di quell’anno ̀ cessato dalla carica di amministratore , per- dendo quindi la propria legittimazione.
Indubbiamente, difatti, la circostanza che al custode giudiziario sia riconosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappresentanzadel patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'amministrazione, non vuol dire che gli organi sociali siano venuti meno, o che gli stessi siano stati esautorati dalle proprie funzioni gestorieper gli aspetti che non concernono il patrimonio della società stessaanche ai fini dell’adempimento delle obbligazioni tributarie. La Corteha già affermato (v. Cass. 30505 del 2018) che n on è di osta- coloalla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presuppo- stol'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a se- questropenale preventivo dei beni della società.
FrancescaSebastiani. 5.2. È dunque corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti dellasocietà in persona della Sebastiani, dal momento che il custode giudiziariodelle quote sociali, designato in sede di sequestro preven- tivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della pro- prietàdel capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflittod'interessi. A conferma di ciò, la giurispr udenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiara- zionedi fallimento in proprio.
6. Egualmente,il ricorrente non è legittimato nemmeno quale « cre- ditorein surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ri- corso, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerziadel custode - amministratore . 6.1.Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del2003, n. 4579 del 2009, n. 29325 del 2021) , difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti in- terni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni inva- lide,ma non implica , sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negoziintercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità esserecontestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, fa- centecapo all'a mministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'e- liminazionedegli effetti conseguenti all'accertato vizio.
7. Non è poi pertinente la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del 03/11/2011 richiamata nella decisione di appello, nella quale la Corteha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante,bensì dell’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, dispostoai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Secondo la decisione da ultimo citata,costui è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativadi fallimento della società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misuracautelare, bensì si estend e all'esercizio dei diritti connessi alla titolaritàdelle quote sociali, quali il diritto di voto e d'impugnazione delledelibere assembleari, nonché all'esercizio di poteri gestori e di amministrazione.Come già sopra considerato , nel caso in esame al momentodella notifica dell’avviso la società non è fallita , né si pone untema di impugnazione dell’avviso da parte del custode, che non èaffatto intervenuta e, anzi, è il presupposto dell’azione intrapresa daDezi. 7.1.Il quadro fattuale concreto non è direttamente investito neppure dall’azione diretta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presuppo- stidi un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione difallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un compor- tamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato.
La sen- tenzaha precisa to che l'insussistenza di detto stato di inerzia com- porta,per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'attoimpositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, inogni stato e grado del processo. Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi, nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per contodella società , non è e non può essere considerato un soggetto fallitocui è stato notificato l’atto impositivo, sia per lo schermo so- cietariosia perché nessun fallimento è ancora intervenuto. 7.2.A maggiore ragione, a Dezi non può essere riconosciuta la le- gittimazione straordinaria che la giurisprudenza della Sezione rico- noscein applicazione del principio affermato da Sez.
U. n. 11287 del 2023,secondo la quale, q ualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, l'avviso di accertamento notificato nella fase di li- quidazioneantecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerziada parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappresentante (Cass.Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023 ). 8.Alla luce della disamina che precede, v a in ultimo condiviso il pre- cedenterelativo alla medesima parte, sia pure senza far riferimento all’inerzia costituitoda Cass. 14795 del 2025 che esclude la legitti- mazionedi Dezi « per varie ragioni: intanto perché come già detto nonsi può nella specie parlare di inerzia; poi perché – pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresen- tante in caso di nomina di custode giudiziale – nella specie , come specificatoe pacifico , quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore,con totale sostituzione dello stesso nella legale rap- presentanzadella società».
Deveconclusivamente affermarsi che, i n caso di sequestro preven- tivodi una parte o della totalit à̀ delle partecipazioni di una società a responsabilitàlimitata , è esclusa la legittimazione diretta del socio adimpugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificatoalla società in persona del custode giudiziari o , nominato ai sensidegli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p. , che sia stato nominato dall’assemblea della società amministratore unico.
9. L’ accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ri- corso introduttivo , nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382u.c. cod. proc. civ. , ab origine « la causa non poteva es- sereproposta» contro l’avviso di accer tamento da Federico Dezi « in proprio,nonché per conto della DAF S.R.L., nonché già amministra- toreunico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa». Lasentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385,comma 2, cod. proc. civ.. 11.Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioniche seguono. Va premesso che i l caso della cassazione senza rinvio di cui all’art.382,terzo comma, cod. proc . civ., si è presta to a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche della Sezione . Formalmente,il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avvieneo per il riconoscimento « che il giudice del quale si impugna ilprovvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione », op- pure perché « ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processoproseguito».
Così, ad un primo orientamento che valorizza ildato formale dell’accoglimento del ricorso e , perciò , non applica il raddoppiodel contributo , se ne contrappone un secondo che dà peso allasostanza della preclusione alla prosecuzione o alla proposizione dellacausa, favorevole al riconoscimento del raddoppio . 11.1. Ad esempio, i n un caso di cassazione senza rinvio, tenendo contoche l ’annullamento della sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimentodei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibileil suo ricorso introduttivo e dunque anche quello pro- mossoin sede di legittimità, la Corte ( Cass. n. 12424 del 2023 ) ha ritenutosussistente il presupposto per il raddoppio del contributo.
Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod.proc. civ. , in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivispiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto daquesta Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilitàdel ricorso introduttivo e, dunque, anche quel lo pro- mossoin sede di legittimità. 12.Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna unabreve ricostruzione del la ratio sottesa alla normativa applicabile . Comenoto, i l giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti peril versamento del doppio contributo condizionandone la debenza all’obbligodi versare il contributo iniziale (Cass.
Sez. U. n. 4315 del 2020). Sul piano normativo, g li artt. 9 - 18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione aruolo e, i n particolare, l’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (“legge di stabilit à 2013”) ha inserito il comma 1 - quater nell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che recita: « quando l’impu- gnazione,anche incidentale, ̀ respinta integralmente o ̀ dichiarata inammissibileo improcedibile, la parte che l’ha proposta ̀ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impug nazione, principale o incidentale, a normadel comma 1 - bis.
Il giudice d à atto nel provvedimento della sussistenzadei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo dipagamento sorge al momento del deposito dello stesso » . 12.1.La relazione tecnica di accompagna mento al la legge 24 dicem- bre2012, n. 228, ha presenta to l’art. 1, comma 17, come disposi- zione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del «raddoppio»contemplato dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n.115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un’“entratatributaria erariale” (Corte cost. n. 14 3 del 20 12).
Nonostantesia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contri- butounificato è però privo di sinallagmaticit à , poiché in via forfetaria ècommisurato sulla base del valore economico della causa e non del costodella prestazione resa e , per tale ragione, generalmente viene identificatocome “tassa” . Sul versante euronitario, l a Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambitodel principio di autonomia processuale degli Stati mem- bri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionaledestinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti con- feritidal diritto dell’Union e ai candidati e agli offerenti lesi da deci- sionidelle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolol’effetto utile della direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 12marzo 2015, C - 538/13 eVigilo Ltd , punto 40;
CGUE 12 dicembre 2002,C-470/99, Universale - Bau e a ., punto 72). Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte (v. sentenza n.20621 del2023) affermano che i l versamento di un ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 deld.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tri- buto giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo"contributo unificato, così partecipando della sua stessa na- turadi fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, e assolve all'ulteriorefunzione della fiscalità di disincentivare una superflua ri- chiestadi prestazioni giudiziarie .
Identicanatura tributaria è riconosciuta all’«ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione»,anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichia- rata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1 - quater dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 12.2.La Consu lta ha poi escluso che il principio della capacit à con- tributiva sia un limite alla potest à di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non ̀ invocabile e non pu ̀ operare con riguardo allespese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016).
Lasentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributounificato ̀ previsto a parziale ristoro dei costi del l’inutile funzionamentodell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitaterisorse a sua disposizione e , perciò , l’art. 13, comma 1 - qua- ter,del d.P.R. n. 115 del 2002 , correla l’aggravio del contributo uni- ficatoa tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione. La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugna- zionidilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosc iut o un ampi o marginedi discrezionalit à nel perseguire , tra le svariate finalit à con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose.
La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all ’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002 , ha avallato tale interpretazione,affermando che n on si pone in contrasto, in linea di principio,né con l’articolo 1 della direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di ef- fettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quantoessa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giu- risdizionaledegli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione didomande che siano manifestamente infondate o siano intese uni- camentea ritardare il procedimento ( v.
CGUE 6 ottobre 2015 , Causa C-61/14, punti 71 e 72 ) . 12.3.Le Sezioni Unite della Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiaritoche è conforme ad un principio di giustizia distributiva allo- careil costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la dove- rositàdel contributo unificato e , in particolare, del suo raddoppio, e lasoccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilodella distribuzione delle spese processuali . «̀ , dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giu- diziodi impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio im- postoal richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di unadecisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere unulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo » .
Percontra, « L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tri- butarioagevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazionedel servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiustamaturata nel grado precedente » ( ibidem ) . Infine, v a considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributounificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito ( cfr. Cass. n.27296 del 2024). 12.4.Sulla base d el quadro sopra ricostruito , si deve ritenere che il raddoppiodel contributo unificato trovi applicazione anche nella fat- tispeciedell’annullamento della sentenza , impugnata dal ricorrente principale,senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché lacausa non poteva essere proposta : nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni cheridondano nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costi- tuendosiregolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v.Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a).
Laratio della norma dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio della tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose ( cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass.n.13636del 2015; Cass. n.19464 del 2014) , quale si è rilevata es- serequella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza haavuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso prin- cipaleinammissibile davanti alla Corte di cassazione , ma un intero giudiziosuperfluo sin dal primo grado.
Va così affermato in diritto il seguente principio : «Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.n. 115 del 2002 , trova applicazione anche nel caso di cassa- zionesenza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ. , in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppia- mentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo. » . P.Q.M LaCorte: accoglieil ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso princi- pale,cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva esser