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Ordinanza — n. 30189/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to prohibited challenge of tax roll extract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30189/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Vincenzo Ciampa's cassation appeal against a regional tax commission decision without remittal. Ciampa argued the tax roll extract was improperly issued and challenged the interruption of prescription, but the court found the extract itself was legally non-impugnable under recent amendments. Consequently, the original appeal was declared inadmissible, and the lower court's judgment was quashed.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/1973; Art. 360, c.p.c.: The tax roll extract is non-impugnable, rendering any appeal challenging its issuance inadmissible.

Parole chiave

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tax roll extract inadmissible appeal interruption of prescription non-impugnable document tax collection procedure ricupero d'imposta pagamenti di acconti ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
2.1.Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1.Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Ciampa lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.
Art. 2943 cod. civ.
civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2943 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4.Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 2943 cod. civ
civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2943 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).
Cass. n. 12413 del 10/05/2025
115 del 2002 (Cass. n. 12413 del 10/05/2025;
Cass. n. 36336 del 29/12/2023
Cass. n. 36336 del 29/12/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16718/2020 R.G. proposto da CIAMPA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato D'ALISE ANNA (DLSNNA73D54F839W), rappresentato e difeso dall'avvocato IROSO ACHILLE (RSICLL77T02F839X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI CASORIA e REGIONE CAMPANIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7927/01/19 depositata il 22/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7927/01/19 del 22/10/2019 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER), avverso la sentenza n. 3687/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che, pronunciando anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate (di seguito AER), del Comune di Casoria (di seguito Comune) e della Regione Campania (di seguito Regione) aveva quasi integralmente accolto il ricorso del sig.

Vincenzo Ciampa avverso l’estratto di ruolo concernente ventuno cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 1991-1997,1999-2005 e 2010, recanti crediti concernenti gli enti impositivi indicati. 2.Vincenzo Ciampa impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. 3.AE, AER, Regione e Comune restavano intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di Vincenzo Ciampa è affidato a un unico motivo, di seguito riassunto. 1.1.Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Ciampa lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’interruzione della prescrizione in ragione della notificazione di una intimazione di pagamento notificato allorquando la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle di pagamento sarebbe già maturata in epoca antecedente alla notificazione del preteso atto interruttivo. 2.Va preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia in data 28/06/2017 (pag. 3 del ricorso), assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in detto estratto indicate. 2.1.Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal ricorrente in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr.

Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022). 2.2.Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dal ricorrente e senza necessità di esaminare il motivo di ricorso. 3.L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. 4.Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 12413 del 10/05/2025;

Cass. n. 36336 del 29/12/2023). P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal ricorrente; dichiara integralmente compe