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Ordinanza — n. 30187/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal inadmissible due to late filing caused by irregular notification of payment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal admissible while dismissing the taxpayer's original appeal as inadmissible. The taxpayer argued his appeal was timely because the payment notice was irregularly served without the required informational letter, yet the Regional Commission had correctly found the notice validly served via postal operator. The court ruled that the valid service date established the strict sixty-day filing deadline, rendering the taxpayer's subsequent appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 600/1973: The court declares an appeal inadmissible when the taxpayer fails to file within sixty days of a validly served payment notice, even if the service method was irregularly executed by the tax agent.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility payment notice service sixty day deadline postal notification validity Cassation procedure ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tardivo pagamento delle spese ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
1.1.Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 60 D.P.R. 600/1973
civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R.
Art. 11 disp. prel. c.c.
600, nella versione ratione temporis applicabile, nonché dell’art. 11 disp.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. 228/2012
600, nella versione ratione temporis applicabile, nonché dell’art. 11 disp.
art. 140 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8416/2019
Cass. n. 25521/2020
Cass. n. 19369/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6496/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro VATTIATA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato CASTORO DANIELE (CSTDNL82P17E506P), rappresentato e difeso dall'avvocato TREGGI MARCO (TRGMRC66S10E715I) -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1783/08/17 depositata il 14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1783/08/2017 del 14/07/2017 , la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (di seguito Equitalia) avverso la sentenza n. 389/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Pisa (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso del sig. Antonio Vattiata nei confronti di un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle di pagamento, recanti crediti per IRPEF, IVA, imposta registro ed altro e concernenti gli anni d’imposta 1995, 1996, 1997, 1999, 2007 e 2010. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da Equitalia evidenziando, per quanto ancora interessa, che:

a) la costituzione in appello di Equitalia, effettuata a mezzo posta, era legittima;

b) il ricorso originariamente proposto dal contribuente non poteva ritenersi tardivo atteso che la notifica dell’intimazione di pagamento era avvenuta irregolarmente, senza l’invio della raccomandata informativa prevista dalla legge;

c) le cartelle di pagamento n. 08720070013519554000, n. 08720110006722390000 e n. 087201300129299080 erano state regolarmente notificate dall’Agente della riscossione, mentre non era rituale la notifica della cartella n. 08720040026174178000.

2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Antonio Vattiata resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso principale di AER è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione ratione temporis applicabile, nonché dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’irregolarità della notificazione della cartella di pagamento n. 08720040026174178000, la quale, invece, dovrebbe ritenersi regolarmente avvenuta. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito ad opera dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (in vigore dal 30/04/2011 al 09/09/2017), dell’art.139 cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR considerato inammissibile in quanto tardivo l’originario ricorso proposto dal ricorrente. 2.Il ricorso incidentale condizionato di Antonio Vattiata è, invece, affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 2.1.Con il primo motivo di ricorso incidentale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 23, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto ammissibile la costituzione di Equitalia effettuata per posta e mediante busta sigillata. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto legittima, relativamente alle cartelle di pagamento n. 08720070013519554000 e n. 08720110006722390000, la notificazione dei menzionati atti sebbene l’Agente della riscossione non abbia prodotto la raccomandata informativa con avviso di ricevimento. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto la regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento, effettuata con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene agli atti manchi la prova dell’affissione dell’avviso di deposito presso l’albo del comune e delle ricerche effettuate dal messo notificatore. 3.L’esame del secondo motivo di ricorso principale riveste all’evidenza carattere preliminare, atteso che il suo accoglimento sarebbe idoneo a definire la lite in ragione della tardiva proposizione del ricorso originario.

Il motivo è, del resto, fondato. 3.1.Secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 09/09/2015 a mani del padre convivente del sig. Antonio Vattiata. Il ricorso di primo grado è stato, invece, spedito in data 26/11/2015 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.1.1.Tuttavia, il giudice di appello rileva che la notificazione dell’intimazione di pagamento è avvenuta a mani di persona diversa dal contribuente, sicché a quest’ultimo avrebbe dovuto essere spedita la raccomandata informativa ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. b bis), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Sebbene tale adempimento sia stato regolarmente posto in essere dal messo notificatore, la notifica sarebbe nulla in ragione dell’affidamento dell’incombente al gestore di posta privata Nexive. 3.1.2.Da ciò la CTR fa derivare la tempestività del ricorso, non essendovi prova della regolare notificazione dell’atto da impugnare al contribuente e, dunque, non essendo quest’ultimo stato messo in condizioni di effettuare una tempestiva impugnazione. 3.2.Il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata non tiene, peraltro, conto che la notificazione è avvenuta nel periodo di vigenza dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, come sostituito dall’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 2011 (in vigore dal 30/04/2011 al 09/09/2017 e, quindi, applicabile nel caso di specie), il quale afferma che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28». 3.3.In buona sostanza, «la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), (…), è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011» (Cass. S.U. n. 8416 del 26/03/2019); con la conseguente legittima notificazione degli atti amministrativi e tributari a mezzo degli operatori di poste private (Cass. n. 25521 del 12/11/2020;

Cass. n. 19369 del 07/07/2021). 3.4.In questo contesto si rivela del tutto rituale la notificazione dell’intimazione di pagamento: la stessa è avvenuta a mezzo messo notificatore, il quale ha legittimamente affidato l’inoltro della raccomandata informativa ad un operatore di poste private. 3.5.Se la notificazione dell’intimazione di pagamento è legittimamente avvenuta in data 09/09/2015, il ricorso proposto dal contribuente in primo grado in data 26/11/2015 deve ritenersi inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge. 4.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale implica l’inammissibilità per carenza di interesse degli ulteriori motivi di ricorso principale e incidentale. 5.In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso principale, inammissibili il primo motivo di ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto da Antonio Vattiata. 5.1.Quest’ultimo va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa euro 52.000,00. La controvertibilità della questione all’epoca dell’introduzione del giudizio di merito giustifica la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito. 5.2.Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dal controricorrente; condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presu