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Ordinanza — n. 30184/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and unnecessary second ratio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30184/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible and ordered the agency to pay the company's legal fees. The lower court rejected the appeal based on two distinct grounds: the necessity of a prior technical opinion from the Ministry and the innovative nature of the company's work. Since the agency only challenged the second ground, the first ground rendered the appeal superfluous, making the entire request inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 5 of the Civil Procedure Code; Art. 360, para. 1, n. 4 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically challenge all distinct rationes decidendi that independently justify the lower court's decision, as the unchallenged ground renders the appeal superfluous.

Parole chiave

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inadmissible appeal superfluous ground distinct rationes decidendi tax credit recovery research and development procedural nullity technical opinion requirement ricerca e sviluppo tecnologico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 4 of the Civil Procedure Code
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, para. 1, n. 5 of the Civil Procedure Code
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111, para. 6 of the Constitution
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art.
Art. 132, para. 1, n. 4 of the Civil Procedure Code
111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n.
Art. 118 of the Transitional Provisions to the Civil Procedure Code
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 36 of D.Lgs. 31 December 1992, n. 546
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, para. 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3 of D.L. 23 December 2013, n. 145
36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182 of 14/08/2020
Cass. n. 13880 of 06/07/2020
Cass. n. 10815 of 18/04/2019
Cass. n. 15399 of 13/06/2018
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27385/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NAVAL MAINTENANCE S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA DUOMO 20, presso lo studio dell’avvocato GIANCOLA BIAGIO (GNCBGI70A15G482N), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 4943/07/24 depositata il 29/07/2024 e notificata il 31/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 4943/07/24 del 29/07/2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 16682/08/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (di seguito CGT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Naval Maintenance s.r.l. (di seguito NM) avverso sei atti di recupero di un credito d’imposta concesso per ricerca e sviluppo con riferimento agli anni 2017-2022. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti di recupero conseguivano alla circostanza che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui aveva beneficiato la società contribuente era insussistente in quanto il progetto dalla stessa realizzato era privo del carattere di novità, essendo integralmente copiato da una tesi di laurea. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che:

a) come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, NM aveva fatto concreta applicazione di un’idea astratta, rielaborandola; b) «lo scopo principale della ricerca realizzata dalla Naval Maintenance contestata [era] stato quello di promuovere e realizzare un progetto innovativo per ottimizzare i processi aziendali, migliorare i processi di produzione/assemblaggio, ossia lo sviluppo di metodologie non disponibili sul mercato, ovvero mutuate da altri settori tecnologici, e che i risultati conseguiti durante lo svolgimento del processo di realizzazione del progetto [avevano] contribuito ad accrescere il livello complessivo del know-how aziendale, vale a dire in ultima essenza allo sviluppo e l’innovazione del settore»;

c) l’Amministrazione finanziaria doveva, comunque, chiedere, prima di procedere al recupero, il parere tecnico al Ministero per lo sviluppo economico (di seguito MISE), da ritenersi nel caso di specie necessario. Avverso la sentenza della CGT2 AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NM resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso per cassazione di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati. 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione apparente, avendo il giudice di appello sorvolato sulla questione principale oggetto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, vale adire il plagio di una tesi di laurea che fa perdere di novità al progetto predisposto da NM. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’essere il progetto di attività di ricerca e sviluppo della contribuente una pedissequa copiatura di precedenti lavori universitari, in specie, di una tesi di laurea, che non aveva portato peraltro ad alcuna applicazione nell’ambito del processo produttivo dell’impresa. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con modif. nella l. 21 febbraio 2014, n. 9, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto il requisito della novità per il semplice fatto che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto alla NM di aver dato concreta applicazione ad un’idea astratta (contenuta in una tesi universitaria), realizzandola attraverso una propria autonoma rielaborazione, senza tenere conto della assenza di qualsivoglia innovazione creativa. 2.I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili. 2.1.La CGT2 ha deciso la controversia sulla base di due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a determinare il rigetto dell’appello di AE:

a) la prima ratioè confermativa della decisione del giudice di primo grado, allorquando si afferma che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere al recupero del credito senza previa acquisizione del parere del MISE, in tale ipotesi assolutamente necessario;

b) la seconda ratio attiene, invece, alla natura dell’attività posta in essere da NM, riconosciuta come rientrante nell’attività di ricerca e sviluppo. 2.2.Orbene, la ratio decidendi sub a) non è stata impugnata dall’Ufficio ed, essendo idonea di per sé a determinare il rigetto dell’appello proposto da AE, rende superfluo l’esame della ulteriore ratio decidendi di cui sub b) (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.042.419,47. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spes