Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The taxpayer, Gen. S.r.l., had not responded to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the taxpayer to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3373/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GE.NE. S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato AGAZZI PAOLO (GZZPLA69B06A794A), con domicilio digitale come in atti; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2070/2024 depositata il 16/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3373/2025 Numero sezionale 3851/2025 Numero di raccolta generale 30131/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 3373/2025 Numero sezionale 3851/2025 Numero di raccolta generale 30131/2025 Data pubblicazione 14/11/2025