Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved the Italian Revenue Agency challenging a tax court judgment against the Principessa Giovanni and Principessa Paolo. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, resulting in the dismissal of the appeal and the mutual compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4693/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRINCIPESSA GIOVANNI, PRINCIPESSA PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato RUSSO FABIO (RSSFBA73D22B963I), con domicilio digitale come in atti; -controricorrenti- avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria II del Lazio n.3824/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4693/2024 Numero sezionale 3850/2025 Numero di raccolta generale 30130/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo attesa la recente evoluzione della giurisprudenza;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 4693/2024 Numero sezionale 3850/2025 Numero di raccolta generale 30130/2025 Data pubblicazione 14/11/2025