Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Autostrade per l'Italia, challenged a regional tax commission decision against Mignano Monte Lungo but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, dismissing the case and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a ruling within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29408/2022 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti PIZZONIA GIUSEPPE, TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), TORCHIA LUISA (TRCLSU57D55C352N) -ricorrente- contro COMUNE MIGNANO MONTE LUNGO, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARLOMAGNO ALESSANDRA e PETTOGRASSO FELICE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.3968/2022 depositata il 09/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 29408/2022 Numero sezionale 3846/2025 Numero di raccolta generale 30126/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 29408/2022 Numero sezionale 3846/2025 Numero di raccolta generale 30126/2025 Data pubblicazione 14/11/2025