Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Curci Ruggero Massimo, had not acted on the lower court's proposal for judgment termination, while the tax agency argued for procedural closure. The court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order mutual expense compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period extinguishes the cassation proceedings, and costs are mutually compensated.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 452/2025 R.G. proposto da: CURCI RUGGIERO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ORTA NOVA DOM DIG VIA GALILEI, 36, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERI NICOLETTA (RGGNLT68B67D643K) che lo rappresenta e difende, e quindi domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1449/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 452/2025 Numero sezionale 3844/2025 Numero di raccolta generale 30124/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 452/2025 Numero sezionale 3844/2025 Numero di raccolta generale 30124/2025 Data pubblicazione 14/11/2025