Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by the General State Attorney, challenged a second-instance tax judgment against a defendant and an intimee. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the appeal within the prescribed forty-day period constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1835/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BAR LUISA R.G.R. DI R. R. NOCERA C. S.A.S., rappresentata e difesa dall’avvocato GENOVESE ALFREDO (GNVLRD54P09F912D), con domicilio digitale come in atti; -controricorrente- nonchè contro NOCERA RAFFAELLA -intimato- Numero registro generale 1835/2025 Numero sezionale 3843/2025 Numero di raccolta generale 30123/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6071/2024 depositata il 28/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 1835/2025 Numero sezionale 3843/2025 Numero di raccolta generale 30123/2025 Data pubblicazione 14/11/2025