Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a company, challenged a regional tax commission decision against the Revenue Agency but remained inactive after the deadline expired. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and dismissed the case without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31141/2021 R.G. proposto da: LEGATORIA C G S.R.L., elettivamente domiciliata in NAPOLI PIAZZA AMEDEO,1, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour, rappresentata e difesa dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.1678/2021 depositata il 30/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 31141/2021 Numero sezionale 3835/2025 Numero di raccolta generale 30113/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. .
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 31141/2021 Numero sezionale 3835/2025 Numero di raccolta generale 30113/2025 Data pubblicazione 14/11/2025