Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The Agency of Revenue and the taxpayer argued over the definition of the tax dispute, but the court found no valid request for trial proceedings. Consequently, the process terminated automatically under the specific time limit provisions of the 2018 tax reform decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9004/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AMBIENTHESIS SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato D'ANGELO FEDERICA e dall'avvocato FERRARO GIANROCCO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 3592/07/2017 depositata il 14/09/2017 , pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B06EM04458,T9B06EM04461 e T9B03EM04441. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Considerata l’estinzione per decreto, in applicazione della medesima norma definitoria, relativa al fascicolo R.G. 8174/2018 oggetto degli ulteriori atti impositivi richiamati della medesima sentenza; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/11