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Decreto — n. 30105/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30105/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, an association and its representative, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by silence forty-day deadline tax litigation costs Civil Procedure Code spese di difesa spese di sostentamento spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11603/2025 R.G. proposto da: Associazione Sportiva Dilettantistica SMG Minibasket Center e il Sig. Marco Botticelli in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Giontella (PEC marcogiontella@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via Cardinal De Luca n. 10, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7093/2024 depositata il 22/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 11603/2025 Numero sezionale 3830/2025 Numero di raccolta generale 30105/2025 Data pubblicazione 14/11/2025