Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Piacentini Diego, filed the appeal against a second-instance tax judgment but did not formally request the court's ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal a renunciation and extinguished the case, ordering the mutual offset of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24869/2024 R.G. proposto da: PIACENTINI DIEGO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIPODI ANTONIO (TRPNTN75B04L063A), con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.472/2024 depositata il 11/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24869/2024 Numero sezionale 3825/2025 Numero di raccolta generale 30093/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 24869/2024 Numero sezionale 3825/2025 Numero di raccolta generale 30093/2025 Data pubblicazione 14/11/2025