Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Ottaviani Luigino, challenged a regional tax commission decision regarding tax collection, but remained silent on the procedural proposal. The court ruled that this silence constitutes a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and the offsetting of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant on the proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4928/2022 R.G. proposto da: OTTAVIANI LUIGINO rappresentato e difeso dall’avv.RENDA CARLO (RNDCRL63D18D810O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.3661/2021 depositata il 20/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 4928/2022 Numero sezionale 3818/2025 Numero di raccolta generale 30083/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dello jus superveniens in materia die stratto ruolo e dell’intervento nomofilattico delle S.U..
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 4928/2022 Numero sezionale 3818/2025 Numero di raccolta generale 30083/2025 Data pubblicazione 14/11/2025