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Decreto — n. 30066/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to legislative act extinguishing debt under simplified load definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 30066/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil process extinguished following a legislative act that nullified debt collection charges defined under the simplified load regime. The plaintiff argued for the validity of the debt, while the defendant relied on the new law to terminate the obligation. Consequently, the court ruled that the process ended automatically without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a legislative act extinguishes the debt subject to simplified load definition, the civil process is automatically extinguished and no further judgment is required.

Parole chiave

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process extinguishment simplified load definition debt extinguishment legislative act effect civil procedure termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022
1796/01/2020 depositata il 21/04/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L.
Art. 391 cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30282/2020 R.G. proposto da: AUROFLEX SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato BONANNO GIUSEPPE Contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZARELLA LOREDANA; avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n. 1796/01/2020 depositata il 21/04/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/2025 La Presi