Cassation appeal dismissed due to expiration of 40-day term; costs fully compensated between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by GTE SRL in Liquidation against a tax court judgment was declared extinct because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court noted that the opposing party, the Revenue Agency, did not contest the procedural lapse. Consequently, the proceedings were terminated, and all litigation costs were fully compensated between the two parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the 40-day term for requesting a decision on a cassation appeal expires without such a request, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs fully compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25601/2023 R.G. proposto da: GTE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in NAPOLI P.ZZA BOVIO 33, presso lo studio dell’avvocato INSERRA GAETANO (NSRGTN61D20F839X), che lo rappresenta e difende, e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3133/2023 depositata il 12/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25601/2023 Numero sezionale 3804/2025 Numero di raccolta generale 30062/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 25601/2023 Numero sezionale 3804/2025 Numero di raccolta generale 30062/2025 Data pubblicazione 14/11/2025