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Decreto — n. 30061/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal when Foundation voluntarily withdraws its legal recourse against Tax Agency.

Numero d'incarto Decreto — n. 30061/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the Foundation voluntarily withdrew its legal recourse. The Foundation, represented by Andrea Bergami, filed a challenge against a second-instance tax court decision but subsequently renounced the lawsuit on October 6, 2025. Since the opposing party, the Tax Agency, accepted this withdrawal, the court ruled that no further proceedings were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary withdrawal of legal recourse by the appellant extinguishes the litigation without prejudice to the underlying administrative decision, provided the opposing party consents to the termination.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation consent of opposing party Corte di Cassazione procedural extinction ritiro dell'istanza giudiziaria ripristino della rendita di invalidità contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 6 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 7436/2025 proposto da: FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Bergami; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2729/4/2024 depositata il 21 ottobre 2024. Visto l’atto depositato il 6 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3/11/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a