Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on proposed judgment termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed judgment within 40 days. The appellant, Impellizzeri Mirella, challenged a second-instance tax court decision against the Revenue Agency but remained silent on the court's proposal to terminate the proceedings. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to declare the case closed and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of a party to respond to a proposal for judgment termination within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the mutual offset of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22168/2024 R.G. proposto da: IMPELLIZZERI MIRELLA, elettivamente domiciliata in CATANIA VIA ANDRONE N 5, presso lo studio dell’avvocato FICHERA GIACOMO GIUSEPPE (FCHGMG70E31C351B) che la rappresenta e difende, e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.2249/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22168/2024 Numero sezionale 3799/2025 Numero di raccolta generale 30052/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 22168/2024 Numero sezionale 3799/2025 Numero di raccolta generale 30052/2025 Data pubblicazione 14/11/2025