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Ordinanza — n. 30036/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding sponsorship costs, upholding lower court's finding of indirect relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30036/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against a second-instance tax court ruling that allowed Hydrogeo s.r.l. to deduct sponsorship expenses. The agency argued the costs lacked direct relevance to the company's activity, but the lower court found an indirect link between the brand usage and potential business utility. The court dismissed the appeal because the lower court's factual assessment was not sufficiently flawed to warrant cassation.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002; Art. 108 DPR 917/1986; Art. 19 bis 1 DPR 633/1972: Sponsorship costs are deductible if they show a specific correlation with the company's activity, even if indirect or potential, without requiring proof of actual utility or future profit.

Parole chiave

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tax deduction sponsorship costs indirect relevance Cassation appeal factual assessment tax litigation sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002
Formulata proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art.380 bis c.p.c., in data 18/09/2024, in considerazione della rilevata infondatezza del primo motivo essendo la fattispecie regolata dall’art. 90, comma 8, della legge n.
Art. 108 DPR 917/1986
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «violazione dell’art. 108 dpr 917/1986 e dell’art.
Art. 19 bis 1 DPR 633/1972
108 dpr 917/1986 e dell’art. 19 bis 1 dpr 633/1972,in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
19 bis 1 dpr 633/1972,in relazione all’art. 360 n.
Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. 2.1.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., posto che il ricorso – in ispecie il primo motivo – è rigettato per ragioni in parti diverse da quelle poste a fondamento della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21668/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11963‒2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro HYDROGEO s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,dall’avv. Giorgio Tedesco, con domicilio digitale come in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 50/09/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/01/2023;

Oggetto: Tributi– spese di sponsorizzazione udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso nei confronti della Hydrogeo s.r.l., con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi per spese di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2015, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo riconoscendo l’inerenza dei costi, la cui esistenza, peraltro, l’amministrazione finanziaria non aveva contestato.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone va ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui l’intimata replica va con controricorso.

3. Formulata proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art.380 bis c.p.c., in data 18/09/2024, in considerazione della rilevata infondatezza del primo motivo essendo la fattispecie regolata dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ed inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività dello stesso, la ricorrente con atto depositato in data 01/10/2024 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380 bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione dellacausa per l’odierna camera di consiglio.

4. Le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «violazione dell’art. 108 dpr 917/1986 e dell’art. 19 bis 1 dpr 633/1972,in relazione all’art. 360 n. 3 cpc». 1.1. La ricorrente sostiene che «La CTR, assumendo che dalla esistenza di un costo e dall’assolvimento dell’Iva debba necessariamente derivarne il riconoscimento della detrazione, sipone […] in contrasto con la lettera e la ratio della norma.L’art. 19 richiede infatti espressamente il requisito della inerenza». 1.2.

Nella memoria depositata all’esito della proposta di definizione di cui si è detto, la ricorrente sostiene che: - l’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge 289 del 2002 era stata invocata dalla contribuente nel ricorso di primo grado, ma la sentenza della CTP aveva escluso l’applicabilità di tale presunzione [in quanto] per difetto dei requisiti soggettivi dei soggetti sponsorizzati in quanto «l’uno una società di capitali, l’altro, seppur denominata ASD, non ne possedeva in concreto i requisiti»; - nel merito, poi, i giudici di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova della inerenza delle spese a carico della contribuente; -la sentenza d’appello non ha riformato la parte della sentenza afferente alla applicabilità dell’art. 90 citato, avendo valutato sufficiente la prova dell’inerenza; -pertanto, il tema della presunzione di inerenza ex art. 90 comma 8,sarebbe coperto da giudicato interno. -in ogni caso, «anche a volere prescindere da ciò, risulta agli atti che i beneficiari della sponsorizzazione, JBC srl (percettore di € 70.000) e la sedicente ASD MAURY RACING TEAM (percettore di € 30.000) sono privi dei requisiti soggettivi per il godimento della presunzione di cui all’art. 90 comma 8». 1.3.

Va preliminarmente escluso che nella specie si possa rinvenire un giudicato interno con riferimento alla questione dell’applicabilità del disposto di cui al citato art. 90,in quanto la società contribuente, per come risulta dall’atto di appello prodotto in atti, aveva sottoposto anche al giudice di secondo grado la relativa questione. 1.4. Ciò precisato, osserva il Collegio che la sentenza d’appello, seppur corretta in diritto, va modificata nella parte motiva, in quanto nel caso in esame deve ritenersi applicabile l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 che, per consolidato orientamento di questa Corte, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (da ultimo Cass.n. 4612/2023) 1.5.

Va, però, precisato che tale disposizione è applicabile esclusivamente per il costo di sponsorizzazione (pari a 30.000,00 euro) sostenuto a favore dell’ASD MAURY RACING TEAM, mentre non si applica per l’analogo costo sostenuto a favore della JBC s.r.l. che non risulta essere società di capitali senza scopo di lucro, atteso che la disposizione in esame non si applica a tutte le società di capitali, ma solo «alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro» (Cass. n. 9614/2019). 1.6.

In relazione a tale costo viene quindi in rilievo la nozione fiscale di inerenza, al cui riguardo questa Corte ha affermato che «in tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenzadi un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico oquantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessaa prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi delcosto ed a do cumentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta» (Cass. n. 1239/2025; in termini, tra le tante, anche Cass. n. 11324/2022 e n. 18904/2018). 1.7.

Con specifico riferimento al la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, la sentenza di queta Corte n. 11324/2022, sopra citata, ha affermato che «mentre in base all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inerenza doveva essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo, le spese di sponsorizzazione erano ritenute deducibili ove il soggetto (anche se non titolare del marchio), comunque, traeva dallo sfruttamento del segno distintivo un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale (Cass. 4518/13; 4516/13; n. 27198/2014; n. 6548/2012), alla luce del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l'attività imprenditoriale medesima». 1.8.

Orbene, nel caso di specie il giudice del gravame ha accertato, con una valutazione in fatto non adeguatamente censurata con il corrispondente paradigma normativo, che sussisteva una specifica correlazione fra l'utilizzo del marchio e la potenziale utilità per l'attività dell'impresa, stante «la proficuità sotto il profilo qualitativo, delle complessive spese dipubblicità e di sponsorizzazione». 1.9. Ne consegue che anche sotto tale profilo il motivo di ricorso va rigettato.

2. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. 2.1. Sostiene che «La CTR omette di considerare che l’Ufficio non si è limitato a contestare il difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione, ma ha altresì contestato gli specifici elementi che comunque portavano a ritenere l’inesistenza dei costistessi». 2.2. In partica, la ricorrente censura la statuizione d’appello in cui si afferma che «nel caso in esame è incontestata l’esistenza delle operazioni sopra indicate, i pagamenti e le prestazioni pubblicitarie, che vengono contestate solo sotto il profilo dell’inerenza », mentre invece gli atti processuali davano evidenza anche di tale contestazione che l’amministrazione finanziaria aveva mosso alla società contribuente sul rilievo che nella fattispecie «non vi è traccia di striscioni pubblicitari, cartelloni pubblicitari, stampe, locandine,cartelli ecc, né tanto meno viene documentato l’esistenza del servizio ospitality presso i parchi assistenza vetture, lungo i tracciati di gara; tutte forme dipubblicità che i cedenti si erano impegnati a fornire nei contratti sottoscritti con la HYDROGEO.

Unico elemento pubblicitario documentato dalla JBC srl e dalla MAURY RACING TEAM, sono gli adesivi apposti sulle autovetture». 2.3. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura atteso che è la stessa parte ricorrente ad ammettere che la pubblicità comunque vi era stata, seppur attraverso la sola apposizione sulle autovetture degli sponsees degli adesivi della società sponsor, rilevando la mancata effettuazione delle altre modalità di sponsorizzazione soltanto tra le parti e sotto il profilo di un eventuale inadempimento contrattuale.

3. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, con esclusione di quelle di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., posto che il ricorso – in ispecie il primo motivo – è rigettato per ragioni in parti diverse da quelle poste a fondamento della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. e a queste non riconducibili (arg. da Cass. n. 21668/2024). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain euro 6.000,00 per com