Court declares tax collection process extinguished due to agreement on simplified debt definition under recent law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection proceedings extinguished following the private party's adherence to the simplified debt definition procedure. The plaintiff argued against the finality of the agreement, while the tax authority contended that the statutory definition automatically terminated the litigation. The court ruled that the specific legal provisions governing the simplified definition render the process void and the payments irrevocably acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a private party adheres to the simplified debt definition procedure, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and making all payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14888/2020 R.G. proposto da : DI VARA ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRONO MANUELA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA n. 5561/01/2019depositata il 01/10/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/11/2025 La Preside