Tax court process extinguished by simplified debt definition under new 2025 legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the filing of new documentation under Article 12-bis of D.L. 84/2025. The appellant had joined a simplified debt definition scheme for the 2022 scrapping law, which legally terminated the proceedings and rendered prior judgments ineffective. Consequently, the court dismissed the appeal as the underlying dispute was resolved by the administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. 84/2025: The filing of documents perfecting a simplified debt definition under the new legislation extinguishes the judicial process and renders prior merit judgments ineffective.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31281/2020 R.G. proposto da : NAUTICA BRANCHIZIO MERGELLINA DI BRANCHIZIO FRANCECSO C SAS, BRANCHIZIO ALESSANDRO, BRANCHIZIO RAFFAELE, BRANCHIZIO FRANCESCO, rappresentati e difesidall’avvocato ACIERNO GIOVANNI e dall'avvocato BOCCIA BARBARA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLIe AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 7475/23/2017depositata il 12/09/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/11/2025 La