Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, had filed a recourse against a second-instance tax court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18371/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI GAETA, elettivamente domiciliato in GAETA PIAZZA XIX MAGGIO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PICCOLO DANIELA (PCCDNL66A62C034O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CICCONE ANGELO, CICCONE CRISTIANO, CICCONE GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI PARIOLI 12 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO (MSCLSN71C24A345F) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.400/2024 depositata il 17/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18371/2024 Numero sezionale 3795/2025 Numero di raccolta generale 30013/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 18371/2024 Numero sezionale 3795/2025 Numero di raccolta generale 30013/2025 Data pubblicazione 13/11/2025