Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Pluriservice Srl, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondent, Revenue Agency, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the appeal extinguished under Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code, resulting in the cancellation of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the extinction of the cassation appeal and the mutual compensation of litigation costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20029/2022 R.G. proposto da: PLURISERVICE SRL, elettivamente domiciliata in NOCERA INFERIORE VIA ATTILIO BARBARULO 41, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA LUCIANO (CPPLCN79T24C349H) che la rappresenta e difende, e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNOn.656/2022 depositata il 17/01/2022 Numero registro generale 20029/2022 Numero sezionale 3793/2025 Numero di raccolta generale 30011/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 20029/2022 Numero sezionale 3793/2025 Numero di raccolta generale 30011/2025 Data pubblicazione 13/11/2025