Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Studio Legale Associato Casellato e Mantovano, challenged a regional tax court judgment against the Italian Revenue Agency. The court ruled that the procedural silence resulted in the automatic termination of the case under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30420/2020 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLATO E MANTOVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA, 290, presso lo studio dell’avvocato CASELLATO ADRIANO (CSLDRN52H07H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANTOVANO ROBERTO (MNTRRT68C10E472O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST.LATINA n.2456/2020 depositata il 14/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 30420/2020 Numero sezionale 3789/2025 Numero di raccolta generale 30007/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 30420/2020 Numero sezionale 3789/2025 Numero di raccolta generale 30007/2025 Data pubblicazione 13/11/2025