Italian Supreme Court dismisses appeal due to expiration of 40-day term under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the 40-day term for the respondent to decide on the proposed settlement expired without action. The appellant, Di Marzio, had filed the appeal against a regional tax commission decision, but failed to respond to the settlement proposal within the statutory period. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the term for the respondent to decide on a proposed settlement expires without a decision, the cassation appeal is declared extinct and litigation costs are mutually compensated.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28303/2016 R.G. proposto da: DI MARZIO FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CHITO MARIA BRUNA (CHTMBR65L46F052K), rappresentato e difeso dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO (DPDGPP66B15F052A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA n.203/2016 depositata il 02/05/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 28303/2016 Numero sezionale 3785/2025 Numero di raccolta generale 30003/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 28303/2016 Numero sezionale 3785/2025 Numero di raccolta generale 30003/2025 Data pubblicazione 13/11/2025