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Decreto — n. 30000/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30000/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, SO.G.I.N, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code tax litigation court costs procedural default compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8892/2025 R.G. proposto da : SO.G.I.N - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato SGAMBATO RAFFAELE e dall'avvocato CERIANA ENRICO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Sgambato, sito in Roma (RM), alla Via Aurora n. 43, nonché, presso gli indirizzi di posta elettronica enrico.ceriana@cert.ordineavvocatimilano.it e raffaele.sgambato@legalmail.it, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6385/2024depositata il 23/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.111,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 31/10/2025 IL CONSIGLI