Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a second-instance tax judgment against Davino Francesco and his son. The court ruled that the statutory deadline for requesting a decision had passed, resulting in the automatic abandonment of the appeal and the award of costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23230/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DAVINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISTOIA, 6, presso lo studio dell’avvocato BIAMONTE ALESSANDRO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE (FRRGPP66R07L845Z) -controricorrente- nonchè contro DAVINO AGNELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISTOIA, 6, presso lo studio dell’avvocato BIAMONTE ALESSANDRO -controricorrente- Numero registro generale 23230/2024 Numero sezionale 3775/2025 Numero di raccolta generale 29991/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 nonchè contro DAVINO AGNELLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2118/2024 depositata il 26/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppe Ferraro. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 23230/2024 Numero sezionale 3775/2025 Numero di raccolta generale 29991/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Numero registro generale 23230/2024 Numero sezionale 3775/2025 Numero di raccolta generale 29991/2025 Data pubblicazione 13/11/2025