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Decreto — n. 29972/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29972/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29972/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27207/2021 R.G. proposto da: VARRIALE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46 SC E, presso lo studio dell’avvocato DI LOTTI MARCO (DLTMRC67R07H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUPIDO PIERFRANCESCO (CPDPFR73L28F839J), CUPIDO MASSIMILIANO (CPDMSM76C22F839Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- e sul controricorso incidentale proposto da: JULIE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29972/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra tutte le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra tutte le parti delle spese.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato costi della perizia spese di difesa accollo delle spese spese mediche spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27207/2021 R.G. proposto da: VARRIALE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46 SC E, presso lo studio dell’avvocato DI LOTTI MARCO (DLTMRC67R07H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUPIDO PIERFRANCESCO (CPDPFR73L28F839J), CUPIDO MASSIMILIANO (CPDMSM76C22F839Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- e sul controricorso incidentale proposto da: JULIE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO (LFNTLL66H04F839C) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE Numero registro generale 27207/2021 Numero sezionale 3769/2025 Numero di raccolta generale 29972/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n.2621/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra tutte le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra tutte le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 27207/2021 Numero sezionale 3769/2025 Numero di raccolta generale 29972/2025 Data pubblicazione 13/11/2025