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Decreto — n. 29970/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29970/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29970/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26252/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ISCHIA VIA FASOLARA N. 4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS MARIA (DNGMRA82C68E329K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2931/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29970/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26252/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ISCHIA VIA FASOLARA N. 4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS MARIA (DNGMRA82C68E329K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2931/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena coefficiente correttore errore di calcolo rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26252/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ISCHIA VIA FASOLARA N. 4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS MARIA (DNGMRA82C68E329K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.2931/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26252/2024 Numero sezionale 3768/2025 Numero di raccolta generale 29970/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 26252/2024 Numero sezionale 3768/2025 Numero di raccolta generale 29970/2025 Data pubblicazione 13/11/2025