Italian tax court dismisses appeal due to extinguishment of proceedings via simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement agreement. The taxpayer had fully paid the tax installments and formally adhered to the simplified procedure, while the tax authority did not contest the payment within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, terminating the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3 del c.p.c.: When a taxpayer fully pays the tax under a simplified settlement procedure and the tax authority does not object within the prescribed period, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28342/2018 R.G. proposto da MANFREDI SILVIO, con l’avvocato DomenicoRettura -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan. 773/2018 depositata i l 20/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: Silvio Manfredi, esercente la professione di avvocato, ricorre con sette motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, con cui, in accoglimento dell’appello erariale, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento n. T8M01T100568/2014 emesso nei confronti del ricorrente e relativo a Irpef, Irap e Iva 2008, oltre interessi e sanzioni; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; in data 28 marzo 2019 il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 , con domanda protocollata dall’Agenzia delle entrate al n. 0918582.30/05/2019, ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia delle 20 quietanze di pagamento relative alle corrispondenti rate, comprovanti il versamento dell’intero importo rateizzato; ritenuto che: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; che, in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento è stato eseguito integralmente e non è intervenuto nei termini diniego di condono; che le spese di lite vanno poste a carico di chi le ha anticipate; che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della