Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giancarlo Cuccaro, had filed the appeal against a regional tax commission decision but remained inactive after the deadline. The court ruled that the lack of procedural activity by the appellant necessitated the termination of the case under the relevant articles of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The cassation appeal is extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22529/2016 R.G. proposto da: CUCCARO GIANCARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESPOSITO ANTONIO (-), AIELLO ANGELA (LLANGL73B57L845O), ESPOSITO DONATELLO (SPSDTL71S13L845W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n.1319/2016 depositata il 15/02/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22529/2016 Numero sezionale 3755/2025 Numero di raccolta generale 29887/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 22529/2016 Numero sezionale 3755/2025 Numero di raccolta generale 29887/2025 Data pubblicazione 12/11/2025