Court declares process extinguished due to tax debt settlement under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the legal process extinguished following a specific tax debt settlement agreement. The private party submitted documentation confirming adherence to the Rottamazione Quater scheme, which legally extinguishes debts assigned to collection agents. Consequently, the court ruled that prior judgments and proceedings regarding these specific debts are no longer valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 1, comma 231 of Law 197/2022: When a private party formally accepts the Rottamazione Quater scheme and renounces pending litigation, the assigned tax debts are extinguished, rendering all non-finalized prior judgments and procedural acts ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11756/2023 R.G. proposto da : DICEMBRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocatoPUOTI GIOVANNI unitamente all'avvocato FERRANTE GIUSEPPE contro COMUNE DI POMEZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PITITTO ANTONIO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn.5174/14/2022 depositata il 16/11/2022. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/11/2025 La Presiden