Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ciarlo Antonio, challenged a second-instance tax judgment against the Foggia tax agency but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that this procedural silence triggered the automatic extinction of the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for settlement results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12073/2024 R.G. proposto da: CIARLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in SAN BARTOLEO IN GALDO VIA VARIANTE, 115 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI LINA (FRLLNI63C58H764D) che lo rappresenta e difende, e quindi domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.3207/2023 depositata il 15/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12073/2024 Numero sezionale 3750/2025 Numero di raccolta generale 29881/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 12073/2024 Numero sezionale 3750/2025 Numero di raccolta generale 29881/2025 Data pubblicazione 12/11/2025