Decreto — n. 29879/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14366/2021 R.G. proposto da : SOLIMAN MEDHAT MAKRAM GHALI, rappresentato e difeso dall’avvocato PURI VALERIO unitamente all'avvocato PACE ALESSANDRO contro REGIONE LAZIO, DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3393/ 09/ 2020 depositata il 10/11/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29879/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOLIMAN MEDHAT MAKRAM GHALI, rappresentato e difeso dall’avvocato PURI VALERIO unitamente all'avvocato PACE ALESSANDRO contro REGIONE LAZIO, DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3393/ 09/ 2020 depositata il 10/11/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14366/2021 R.G. proposto da : SOLIMAN MEDHAT MAKRAM GHALI, rappresentato e difeso dall’avvocato PURI VALERIO unitamente all'avvocato PACE ALESSANDRO contro REGIONE LAZIO, DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3393/ 09/ 2020 depositata il 10/11/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/11/2025 La Pres