Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Antonio Cristaldi filed the appeal against a second-instance tax judgment but remained silent regarding the proposed definition of the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the communication of a proposal for case definition results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 872/2025 R.G. proposto da: CRISTALDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in CATANIA DOM DIG VIALE IONIO 35, presso lo studio dell’avvocato TORRISI RENATO (TRRRNT62D10C351F) che lo rappresenta e difende, e quindi domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma Piazza Cavour -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.6688/2024 depositata il 10/09/2024 Numero registro generale 872/2025 Numero sezionale 3747/2025 Numero di raccolta generale 29878/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 872/2025 Numero sezionale 3747/2025 Numero di raccolta generale 29878/2025 Data pubblicazione 12/11/2025