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Decreto — n. 29874/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 29874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Rosa Pozzessere, did not act to preserve the right to a ruling despite the procedural proposal being communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment results in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day decision period procedural proposal mutual cost compensation Code of Civil Procedure diritto all'indennizzo rendita per menomazione dell'integrità riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
della PUGLIA-SEZ.DIST.TARANTO n.1142/2020 depositata il 09/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
della PUGLIA-SEZ.DIST.TARANTO n.1142/2020 depositata il 09/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1855/2021 R.G. proposto da: POZZESSERE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dagli avvocati VAGLIA IRENE (VGLRNI60S52E205U) e ARNESE AURELIO (RNSRLA70M13E205P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA-SEZ.DIST.TARANTO n.1142/2020 depositata il 09/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1855/2021 Numero sezionale 3743/2025 Numero di raccolta generale 29874/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 1855/2021 Numero sezionale 3743/2025 Numero di raccolta generale 29874/2025 Data pubblicazione 12/11/2025