Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Luca Piscione, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the tax agency remained inactive. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8392/2022 R.G. proposto da: PISCIONE LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. CASTIGLIONE, 55, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n.6767/2022 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8392/2022 Numero sezionale 3736/2025 Numero di raccolta generale 29866/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 8392/2022 Numero sezionale 3736/2025 Numero di raccolta generale 29866/2025 Data pubblicazione 12/11/2025