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Decreto — n. 29855/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29855/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 13171/2023 Numero sezionale 3726/2025 Numero di raccolta generale 29855/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controricorrente prodotto in giudizio la prova della notificazione del ricorso del Ministro P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29855/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 13171/2023 Numero sezionale 3726/2025 Numero di raccolta generale 29855/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controricorrente prodotto in giudizio la prova della notificazione del ricorso del Ministro P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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documenti mancanti notificazione viziata omissione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate notificazione scritta accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PICCOLO GIANNI (PCCGNN68T24L872J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.666/2023 depositata il 17/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 13171/2023 Numero sezionale 3726/2025 Numero di raccolta generale 29855/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13171/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RAPPRESENTATO DALL’AVVOCATUA GENALE DELLO STATO Ricorrente non costituito contro NOVA BARBARA rappresentata dall’avv. PICCOLO GIANNI (PCCGNN68T24L872J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.666/2023 depositata il 17/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 13171/2023 Numero sezionale 3726/2025 Numero di raccolta generale 29855/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la controricorrente prodotto in giudizio la prova della notificazione del ricorso del Ministro P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 12/11/2025 Milena Balsamo Numero registro generale 13171/2023 Numero sezionale 3726/2025 Numero di raccolta generale 29855/2025 Data pubblicazione 12/11/2025